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chi può fare svolgere le sanificazioni?

LA MIA IMPRESA DI PULIZIE PUO’ ESEGUIRE SANIFICAZIONI?

FORSE!

Negli ultimi tempi questa è stata la domanda più ricorrente, molti si sono ritrovati impreparati, altri erano
convinti di poterle fare, ma… possono o no?

Per rispondere a questa domanda domanda, dobbiamo fare un passo indietro.

Quando si apre un’attività insieme all’attività ci viene attribuito anche un CODICE ATECO. Codice che è
recentemente divenuto famoso a causa dei lockdown imposti dai ancor più famosi DPCM.

COS’E’ IL CODICE ATECO?

Senza entrare troppo nei dettagli, l’istituto nazionale di statistica adotta un sistema di classificazione
delle ATtività ECOnomiche, da cui deriva il nome AT.ECO. E’ un sistema alfa-numerico per dividere le
attività in macrosettori e poi in sottocategorie fino ad arrivare al proprio settore specifico di appartenenza.

QUAL’E’ IL CODICE AT.ECO PER LE IMPRESE DI PULIZIA?

Il codice at.eco per imprese di pulizie è 81.21.00.

Come dicevamo ogni numero ha un suo significato, partendo dai primi numeri, partendo dai primi numeri
si riconosce la macrocategoria e le successive sottocategorie, vediamo nello specifico:

  • 81 – macrocategoria ATTIVITA’ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
  • 81.2 – sottocategoria ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
  • 81.21 – sottocategoria PULIZIA GENERALE NON SPECIALIZZATA DI EDIFICI
  • 81.21.00 – l’aggiunta dei due “0” significa che la nostra impresa non ha ulteriori specializzazioni, si
    rientra quindi nella categoria PULIZIA GENERALE NON SPECIALIZZATA DI EDIFICI.
  • Quindi quello che dovete fare per sapere se la vostra impresa di pulizie può eseguire sanificazioni è
    controllare la vostra visura camerale e verificare il vostro codice at.eco.
  • Il vostro codice è 81.21.00? La vostra impresa non è abilitata alla sanificazione!
QUAL’E’ IL CODICE AT.ECO CHE ABILITA ALLE SANIFICAZIONI?

81.29.1

COSA BISOGNA FARE PER ESSERE ABILITATI?

Bisogna fare richiesta alla propria camera di commercio, la quale vi chiederà di nominare un
RESPONSABILE TECNICO (che può essere anche il titolare stesso) che abbia uno dei seguenti
requisiti:

  • Assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente e
    svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività
    all’interno di imprese del settore, per almeno 3 anni
  • Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale
  • Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività
  • Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

Si ritiene idoneo il titolo di studio che prevede un corso biennale di chimica nonché nozioni di scienze
naturali o biologiche.

NOTA BENE:

Fate molta attenzione dunque e controllate di avere i requisiti prima di proporre tra i vostri servizi quello
della sanificazioni, ma soprattutto ricordate: NON ESISTE UN CORSO ABILITANTE.

Se vi propongono un corso per l’abilitazione alla sanificazione ricordatevi che i requisiti sono
esclusivamente quelli sopradescritti e non esistono altri modi per essere abilitati!

chi può fare e svolgere le sanificazioni?
Informazioni e delucidazioni utili per capire quale aziende è idonea a svolgere sanificazioni certificate e garantite. Quali i criteri.
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